Obbligo del green pass

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 sarà obbligatoria nei luoghi di lavoro pubblici e privati il possesso della Certificazione Verde COVID 19 (Green Pass). L’obbligo scatta per tutte le categorie, compresi i collaboratori familiari, colf e baby sitter.
La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e dovranno definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro (Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 possono essere effettuate tramite l’applicazione VerificaC19).
I lavoratori non in possesso della certificazione verde COVID-19 al momento dell’accesso al luogo di lavoro non possono accedervi e verranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza green pass.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione del lavoratore assente, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il 31 dicembre 2021.
Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Di seguito alcuni quesiti utili:
Come si ottiene il Green Pass?
A seguito di vaccinazione: Entro 2 giorni dal completamento del ciclo vaccinali. Nei casi di prima o unica dose, secondo il tipo di vaccino, l’emissione avverrà dopo 15 giorni.
Test negativo: la generazione della Certificazione avverrà nella giornata e avrà una validità di 48 ore.
Guarigione da COVID-19: la generazione della Certificazione avverrà massimo nella giornata successiva, senza dover aspettare 15 giorni.
Per ottenere il green pass bastano anche solo i tamponi salivari?
Sì, è una delle novità che arrivano dalla conversione in legge del primo decreto green pass. Il pass è valido 48 ore.
Ho un tirocinante in azienda, va chiesto il green pass anche a lui?
Sì, l’accesso ai locali aziendali è subordinato al possesso del green pass per lo svolgimento di attività lavorativa o formativa, a qualsiasi titolo.
All’interno della mia azienda sono presenti anche lavoratori di una impresa che svolge lavori in appalto. Come mi devo comportare?
Il controllo, circa il possesso della certificazione verde COVID-19, deve essere effettuato per tutti i soggetti che accedono nei locali aziendali. La verifica può essere fatta sia da un soggetto nominato dall’azienda committente che dal datore di lavoro dei lavoratori in appalto.

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