Lavoratori autonomi occasionali: come e quando inviare la comunicazione preventiva

A seguito della conversione del d. legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fiscale) con la legge 17 dicembre 2021 n. 215, è stato introdotto l’obbligo di comunicazione in capo alle aziende che, nel momento in cui si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 c.c) , dovranno effettuare la preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente mediante sms o posta elettronica (art. 15, comma 3, del d. legislativo 81/2015).
Si tratta di quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego (Unilav). In pratica, sono rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata (così come previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972).
Tale obbligo è stato previsto al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale e ricalca quello già presente nel nostro ordinamento per la comunicazione delle “chiamate” per il contratto di lavoro intermittente.
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).
Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.
Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La nuova disposizione prevede che tale adempimento di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale diventa requisito necessario per lo svolgimento dell’attività.
Pertanto, in caso l’Ispettorato del lavoro riscontri, al momento dell’accesso ispettivo, che il 10% dei lavoratori, o anche un solo lavoratore, presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, adotterà un provvedimento di sospensione dell’attività e applicherà una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata ritardata o omessa la comunicazione.
E’ quindi necessaria cautela e tempestività nel comunicare i rapporti di lavoro autonomo occasionale, con particolare attenzione che in caso contrario, il lavoratore potrebbe essere considerato un lavoratore irregolare e far scattare l’eventuale sospensione dell’attività lavorativa e la sanzione amministrativa.

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